Nel 2014 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un strumento alternativo al ricorso in Tribunale (consensuale o giudiziale) che consente alle coppie di formalizzare, in tempi più rapidi e con modalità più semplici, la fine del loro legame affettivo.
È opportuno chiarire fin da subito che questo canale può essere utilizzato soltanto da Partners che sono giunti o che intendono giungere a soluzioni condivise.
In altre parole, se non vi è la possibilità di una veduta comune, allora l’unica strada percorribile rimarrà il deposito di un ricorso giudiziale presso la Cancelleria del Tribunale territoriale.
NB. Presupposto inderogabile è la presenza di due Avvocati, uno per ciascuna Parte. I due Avvocati non possono partecipare a una stessa Società di Avvocati o Associazione professionale o ancora esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.
Primo passaggio:
Uno dei due Avvocati comunica all’altro Partner l’intenzione del/la proprio/a Cliente di voler avviare una procedura di Negoziazione Assistita. Tale avviso viene effettuato mediante l’invio di una raccomandata a/r, oppure, quando possibile, utilizzando gli indirizzi PEC.
Si tratta di un vero e proprio invito a partecipare alla Negoziazione Assistita, tant’è che la comunicazione dell’Avvocato/a deve contenere a pena di inammissibilità:
A. L’esposizione della situazione di fatto tra i Partners;
B. L’avvertimento che la mancata risposta (di adesione o di rifiuto) entro 30 gg. dalla ricezione della raccomandata a/r – PEC potrà essere oggetto di valutazione da parte del Giudice, eventualmente chiamato a decidere dal Partner che avrebbe voluto avviare la Negoziazione Assistita Familiare;
C. La sottoscrizione del Partner interessato e la firma per autenticazione del/la Professionista scrivente.
Secondo passaggio:
Il Partner ricevente decide di aderire all’invito e conferisce specifico mandato a un/a Avvocato/a di fiducia per dare inizio alle trattative.
Viene così sottoscritta (dai Partners) e autenticata (dagli Avvocati) la cd. Convenzione -> si assume formalmente l’impegno a cooperare in buona fede e con lealtà.
La legge impone un periodo minimo (1 mese) e un periodo massimo (3 mesi – prorogabile di ulteriori 30 gg per espressa volontà delle Parti) entro il quale deve essere raggiunto l’Accordo -> avrà la stessa valenza di un provvedimento emesso dal Giudice, infatti, in caso di mancata osservanza, potrà essere portato a esecuzione coattiva.
Terzo passaggio:
L’Accordo raggiunto ha seguito di N.A.F. deve essere trasmesso, unitamente all’attestazione di conformità all’originale e alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che lo ha sottoscritto al Procuratore della Repubblica competente, entro il termine di
– 10 gg dalla data certificata di conclusione dell’Accordo, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
– 30 gg quando raggiunto tra conviventi, coniugi o uniti civilmente in mancanza di figli.
Quarto passaggio e ultimo passaggio:
Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica occorre che uno degli Avvocati che ha partecipato alla N.A.F.:
A. entro il termine perentorio di 10 gg dalla ricezione della PEC contenente il provvedimento emesso dalla Procura, invii copia dell’Accordo all’Ufficio di Stato Civile territorialmente competente se il medesimo ha avuto ad oggetto la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure, lo scioglimento dell’unione civile. L’omessa trasmissione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
B. entro il termine perentorio di 10 gg dalla ricezione della PEC contenente il provvedimento emesso dalla Procura, invii copia dell’Accordo al CNF. L’omessa trasmissione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
C. senza indugio e a mezzo PEC, trasmetta l’Accordo al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto/a, che ne cura la conservazione in apposito archivio.
Attenzione! Si possono inserire nell’accordo di N.A.F. eventuali patti di trasferimento immobiliare che hanno effetti obbligatori. Quando l’accordo contiene un contratto o un atto che deve essere trascritto, occorre che il verbale di accordo venga autenticato da un Notaio ai sensi dell’art. 5 comma 3 D.L. n. 132/2014.
Attenzione! Quando la N.A.F. ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le Parti possono stabile nell’Accordo la corresponsione di un assegno in un’unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli Avvocati.
Attenzione! Lo scioglimento di un’unione civile richiede ex lege una fase di natura amministrativa che deve, necessariamente, precedere l’avvio di una procedura stragiudiziale (N.A.F.) o giudiziale. Nello specifico, deve essere resa una dichiarazione innanzi all’Ufficiale di Stato Civile competente in modo congiunto oppure unilaterale. In caso di dichiarazione disgiunta, vi è l’obbligo di informare l’altra Parte dell’unione civile tramite una raccomandata a/r o altra forma parimenti idonea. L’Ufficiale di Stato Civile rilascia una copia del verbale contenente la/e dichiarazione/i di volontà, la cui data è utile ai fini della decorrenza del termine di 3 mesi per la prosecuzione dell’iter. Decorsi infatti 3 mesi dalla suddetta manifestazione di volontà, potrà darsi seguito allo scioglimento stragiudiziale o giudiziale dell’unione civile.