Avvocata Graziella Dorotino

La differenza tra indagato e imputato

Quando si diventa persona sottoposta alle indagini?

Dopo aver ricevuto una querela (direttamente dalla persona offesa) oppure una denuncia (da soggetti terzi), la Polizia Giudiziaria trasmette la stessa al Pubblico Ministero che, a propria volta, ordina alla segreteria di iscriverla nell’apposito registro, denominato “registro delle notizie di reato”.
A questo punto, le indagini possono svolgersi contro ignoti o contro una persona indagata.
Il denunciante molto spesso non è in grado di identificare colui che ritiene responsabile.
Se invece gli elementi acquisiti consentono di addebitare il reato alla responsabilità di una determinata persona, allora il Pubblico Ministero ordina alla segreteria di iscrivere nel registro, accanto all’indicazione della querela/denuncia, il nome del soggetto al quale il reato può essere attribuito.
Il Codice di Procedura Penale definisce questo soggetto persona sottoposta alle indagini.
Nella prassi, si parla più semplicemente di indagato.
La persona sottoposta alle indagini va immediatamente

  • Individuata: occorre raggiungere la certezza dell’identità fisica, così da poter verificare l’esatta corrispondenza tra la persona sottoposta alle indagini in ordine ad un certo reato e la persona alla quale si attribuisce la responsabilità di quello specifico reato, è necessario procedere all’individuazione ossia all’accertamento dell’identità fisica.
  • Identificata: occorre accertare l’identità anagrafica.

Secondo quanto disposto dall’art. 66 comma I c.p.p., con il primo atto utile l’Autorità Giudiziaria invita l’indagato (o imputato se siamo già in una fase successiva) a dichiarare le proprie generalità e tutto quanto possa essere utile a identificarlo (stato civile, cittadinanza, età anagrafica etc.), precisandogli che nell’ipotesi in cui si rifiutasse di fornire le proprie generalità o le desse false, si renderebbe colpevole delle fattispecie delittuose ex artt. 496 c.p. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 651 c.p. ( Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale).

Si precisa che la Polizia Giudiziaria ha a propria disposizione diversi strumenti volti all’identificazione della persona sottoposta alle indagini come, ad esempio, i rilievi antropometrici, fotografici o dattiloscopici.
Previa autorizzazione del Pubblico ministero, la Polizia Giudiziaria ha altresì la facoltà di prelevare materiale biologico (es. saliva) anche senza il consenso dell’interessata.

Quali diritti sono riconosciuti alla persona sottoposta alle indagini?

L’art. 61 I comma c.p.p. dispone che le garanzie ed i diritti di difesa dell’imputato si estendono anche alla persona sottoposta alle indagini, equiparando di fatto le due posizioni.
Ancora più nello specifico, il II comma del medesimo articolo prevede in favore della persona sottoposta alle indagini l’estensione di qualsiasi altra disposizione concernente l’imputato, salvo che sia diversamente stabilito (si pensi all’applicazione delle misure cautelari personali e/o reali).
A titolo mero esemplificativo, tra i diritti riconosciuti all’indagato così come all’imputato vi sono:

  • l’esercizio di autodifesa, dichiarando di voler rendere libere dichiarazioni in sede di interrogatorio secondo le modalità e nei limiti di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p.;
  • diritto di scegliersi un difensore di fiducia ex art. 96 c.p.p.;
  • diritto alla prova ex art. 190 c.p.p.;
  • diritto di scegliere uno dei riti alternativi previsti nel libro VI c.p.p.;
  • diritto del soggetto, che non comprenda la lingua italiana, di ricevere assistenza gratuita da un interprete affinché possa capire l’accusa formulata nei suoi confronti, nonché seguire il compimento degli atti che richiedono la sua presenza.

La persona sottoposta alle indagini quando scopre che il proprio nominativo è stato iscritto nel registro delle notizie di reato?

Non si nasconde che il più delle volte la persona sottoposta alle indagini scopre di essere tale soltanto quando il Pubblico Ministero ritiene che non vi sia altra attività investigativa da svolgere ed emette, proprio nei confronti dell’indagato, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.
Entro il termine di 20 gg dall’avvenuta notificazione del predetto avviso, la persona che risulta essere stata indagata in relazione ad una o più fattispecie criminose ha la facoltà di domandare di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.p. e, per il tramite del proprio difensore (d’ufficio o di fiducia), potrà depositare una memoria difensiva con eventuale documentazione allegata.
Nel nostro ordinamento vige, infatti, il cd. segreto istruttorio onde evitare che la conoscenza degli atti d’indagine da parte di soggetti terzi, rispetto alla Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero, potrebbe compromettere l’intera operazione investigativa.
Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali la persona sottoposta alle indagini deve essere necessariamente essere messa al corrente delle indagini a proprio carico quando queste sono ancora in corso perché è indispensabile la sua partecipazione per il compimento di alcune attività, come le perquisizioni, i sequestri e l’applicazione di misure cautelari personali e/o reali.
In tali casi, la persona sottoposta alle indagini sarà destinataria di un avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p.
Proprio in ragione di tali incertezze, quando si ha il dubbio che il proprio nominativo sia stato inserito nel registro delle notizie di reato, è consigliabile presentare per iscritto personalmente, o per il tramite di un difensore, una richiesta di certificazione ex art. 335 c.p.p. negli Uffici preposti della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente per il reato commesso.
I tempi per il rilascio di tale certificazione variano a seconda della Procura di riferimento.
Una volta ottenuta, il richiedente scoprirà se pende un procedimento penale a proprio carico o meno e, in caso di riscontro positivo, il numero del procedimento, il titolo del reato per il quale si sta procedendo e il nominativo del Pubblico Ministero a cui è stato assegnato il fascicolo.

NB. La certificazione ex art. 335 c.p.p. può essere domandata altresì dalla persona offesa, al fine di scoprire se dalla querela sporta ne è conseguita l’instaurazione di un procedimento penale a carico di ignoti o del soggetto indicato quale autore del reato subito.

La persona sottoposta alle indagini quando assume la qualifica di imputato?

Una volta concluse le indagini preliminari, i possibili scenari sono due:

A. il Pubblico Ministero non ravvisa sufficienti elementi, di fatto o di diritto, per poter esercitare l’azione penale e presenta al G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) formale richiesta di archiviazione del procedimento penale. A sua volta il G.I.P. ne dà avviso alla persona offesa (o al suo difensore) che ne abbia fatto richiesta, salvo l’ipotesi in cui si proceda per reati commessi con violenza alla persona, oppure, per il reato di furto aggravato perché in tale circostanza la persona offesa deve essere sempre avvisata indipendentemente dalla presentazione di un’istanza formale in tal senso. A questo punto la persona offesa avrà la facoltà di prendere visione degli atti d’indagine e di estrarne copia, cosicché possa valutare di proporre una motivata opposizione e richiedere la prosecuzione delle indagini preliminari. Senza opposizione da parte della persona offesa e concordando con il Pubblico Ministero, il G.I.P. disporrà l’archiviazione del procedimento penale. Altro discorso è se la persona offesa decidesse di proporre opposizione o se il G.I.P. non volesse accogliere la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero: la persona sottoposta alle indagini manterrà la propria qualifica ancora per qualche tempo [si consiglia di approfondire il tema qui solo accennato].

B. Il Pubblico Ministero ritiene di aver raccolto sufficienti elementi, di fatto e di diritto, per poter esercitare l’azione penale e formulare nei confronti della persona sottoposta alle indagini una formale imputazione, la quale verrà contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio che il medesimo presenterà al G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari). È l’art. 50 c.p.p. a prevedere che il Pubblico Ministero deve (obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.) esercitare l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

È in questo frangente che la persona alla quale è attribuito il reato assume la qualifica di imputato, sempre che si proceda con ordinario.
Diversamente, l’assunzione della qualifica di imputato avverrà con un atto simile all’inizio del singolo procedimento speciale.
L’esercizio dell’azione penale comporta, inoltre, il passaggio da procedimento penale a processo penale.
Ancora più nel dettaglio, l’art. 60 II comma c.p.p. precisa come lo status di imputato si conservi in ogni stato e grado del processo penale e sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna, o sia diventato esecutivo il decreto penale di condanna.
Il comma III del suddetto articolo (così come modificato dal Dlgs. n. 150/2022 più noto come Riforma Cartabia), invece, chiarisce che la qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere ( cfr. art. 434 c.p.p.), oppure nel caso in cui sia disposta la revisione del processo penale (cfr. art. 629 c.p.p.), oppure nell’eventualità in cui sia disposta la riapertura del medesimo in conseguenza della rescissione del giudicato (cfr. art. 629 bis c.p.p.) e, in ultimo, a seguito di accoglimento della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della C.E.D.U. (cfr. art. 628 bis c.p.p.).

Lo Studio Legale dell’Avv. Graziella Dorotino offre assistenza in diritto penale a Torino.

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