Avvocata Graziella Dorotino

Negoziazione assistita familiare: cos’è, come funziona e quando conviene

La procedura di Negoziazione Assistita Familiare ai sensi della Legge n. 162/2014 e ss. modificazioni.

Nel 2014 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un strumento alternativo al ricorso in Tribunale (consensuale o giudiziale) che consente alle coppie di formalizzare, in tempi più rapidi e con modalità più semplici, la fine del loro legame affettivo.

È opportuno chiarire fin da subito che questo canale può essere utilizzato soltanto da Partners che sono giunti o che intendono giungere a soluzioni condivise. 

In altre parole, se non vi è la possibilità di una veduta comune, allora l’unica strada percorribile rimarrà il deposito di un ricorso giudiziale presso la Cancelleria del Tribunale territoriale. 

NB. Presupposto inderogabile è la presenza di due Avvocati, uno per ciascuna Parte. I due Avvocati non possono partecipare a una stessa Società di Avvocati o Associazione professionale o ancora esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale. 

Quali sono gli ambiti di applicazione della Negoziazione Assistita Familiare?

  • Separazione personale dei coniugi;
  • Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Scioglimento del matrimonio nei casi disciplinati dall’art. 3 comma 1 n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970 e ss. modificazioni;
  • Scioglimento dell’unione civile ai sensi dell’art. 1 comma 25 della Legge n. 76/2016;
  • Modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
  • Modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio; 
  • Determinazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c.; 
  • Modifica delle determinazioni assunte in precedenza (vale per tutti gli ambiti sopra elencati). 

Quali sono le modalità operative da seguire?

Primo passaggio:

Uno dei due Avvocati comunica all’altro Partner l’intenzione del/la proprio/a Cliente di voler avviare una procedura di Negoziazione Assistita. Tale avviso viene effettuato mediante l’invio di una raccomandata a/r, oppure, quando possibile, utilizzando gli indirizzi PEC. 

Si tratta di un vero e proprio invito a partecipare alla Negoziazione Assistita, tant’è che la comunicazione dell’Avvocato/a deve contenere a pena di inammissibilità: 

A. L’esposizione della situazione di fatto tra i Partners

B. L’avvertimento che la mancata risposta (di adesione o di rifiuto) entro 30 gg. dalla ricezione della raccomandata a/r – PEC potrà essere oggetto di valutazione da parte del Giudice, eventualmente chiamato a decidere dal Partner che avrebbe voluto avviare la Negoziazione Assistita Familiare;

C. La sottoscrizione del Partner interessato e la firma per autenticazione del/la Professionista scrivente. 

Secondo passaggio:

Il Partner ricevente decide di aderire all’invito e conferisce specifico mandato a un/a Avvocato/a di fiducia per dare inizio alle trattative. 

Viene così sottoscritta (dai Partners) e autenticata (dagli Avvocati) la cd. Convenzione -> si assume formalmente l’impegno a cooperare in buona fede e con lealtà. 

La legge impone un periodo minimo (1 mese) e un periodo massimo (3 mesi – prorogabile di ulteriori 30 gg per espressa volontà delle Parti) entro il quale deve essere raggiunto l’Accordo -> avrà la stessa valenza di un provvedimento emesso dal Giudice, infatti, in caso di mancata osservanza, potrà essere portato a esecuzione coattiva.

Terzo passaggio:

L’Accordo raggiunto ha seguito di N.A.F. deve essere trasmesso, unitamente all’attestazione di conformità all’originale e alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che lo ha sottoscritto al Procuratore della Repubblica competente, entro il termine di

– 10 gg dalla data certificata di conclusione dell’Accordo, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;

– 30 gg quando raggiunto tra conviventi, coniugi o uniti civilmente in mancanza di figli. 

  • In assenza di figli: Il controllo del Procuratore attiene soltanto ai profili di legittimità formale, dovendosi limitare a verificare soltanto il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa (es. il decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione dei coniugi si sia svolto in via consensuale o contenziosa). In caso di vaglio con esito positivo, verrà concesso il nulla osta. Se invece il Procuratore dovesse riscontrare delle irregolarità, verrà pronunciato un provvedimento di diniego; in questa ipotesi resta salva la possibilità per le Parti di presentare l’Accordo una seconda volta, dopo aver rimosso dallo stesso le irregolarità. 
  • In presenza di figli: il Procuratore deve valutare se l’Accordo raggiunto risponde al superiore interesse dei figli, con la conseguenza che il controllo deve essere anche di merito e non soltanto di forma. In caso di vaglio con esito positivo, verrà concessa l’autorizzazione. Se invece il Procuratore dovesse dubitare dell’opportunità dell’Accordo così redatto, entro il termine di 5 gg provvederà a trasmetterlo al Presidente del Tribunale per ulteriori accertamenti.
 

Quarto passaggio e ultimo passaggio:

Una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica occorre che uno degli Avvocati che ha partecipato alla N.A.F.:

A. entro il termine perentorio di 10 gg dalla ricezione della PEC contenente il provvedimento emesso dalla Procura, invii copia dell’Accordo all’Ufficio di Stato Civile territorialmente competente se il medesimo ha avuto ad oggetto la separazione personale dei coniugi, lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure, lo scioglimento dell’unione civile. L’omessa trasmissione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

B. entro il termine perentorio di 10 gg dalla ricezione della PEC contenente il provvedimento emesso dalla Procura, invii copia dell’Accordo al CNF. L’omessa trasmissione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

C. senza indugio e a mezzo PEC, trasmetta l’Accordo al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto/a, che ne cura la conservazione in apposito archivio.

Quali sono i vantaggi?

  • Costi ridotti: le Parti non devono sostenere le spese di giudizio, marche da bollo e contributi unificati. 
  • Rapidità: la procedura di N.A.F. spesso si conclude in pochi mesi, di certo non anni. 
  • Maggiore riservatezza: le Parti non dovranno recarsi in Tribunale e gli incontri avverranno soltanto tra le Parti, i rispettivi Avvocati e gli eventuali Consulenti dei quali si è concordato l’intervento (Psicologi, Commercialisti, Mediatori etc.). 

Attenzione! Si possono inserire nell’accordo di N.A.F. eventuali patti di trasferimento immobiliare che hanno effetti obbligatori. Quando l’accordo contiene un contratto o un atto che deve essere trascritto, occorre che il verbale di accordo venga autenticato da un Notaio ai sensi dell’art. 5 comma 3 D.L. n. 132/2014.

Attenzione! Quando la N.A.F. ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le Parti possono stabile nell’Accordo la corresponsione di un assegno in un’unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità è effettuata dagli Avvocati. 

Attenzione! Lo scioglimento di un’unione civile richiede ex lege una fase di natura amministrativa che deve, necessariamente, precedere l’avvio di una procedura stragiudiziale (N.A.F.) o giudiziale. Nello specifico, deve essere resa una dichiarazione innanzi all’Ufficiale di Stato Civile competente in modo congiunto oppure unilaterale. In caso di dichiarazione disgiunta, vi è l’obbligo di informare l’altra Parte dell’unione civile tramite una raccomandata a/r o altra forma parimenti idonea. L’Ufficiale di Stato Civile rilascia una copia del verbale contenente la/e dichiarazione/i di volontà, la cui data è utile ai fini della decorrenza del termine di 3 mesi per la prosecuzione dell’iter. Decorsi infatti 3 mesi dalla suddetta manifestazione di volontà, potrà darsi seguito allo scioglimento stragiudiziale o giudiziale dell’unione civile. 

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